STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE DELLA MEMORIA
Art. 1 Denominazione e sede
c.1-Su iniziativa dei soci fondatori, legali rappresentanti di enti e persone fisiche proprietarie o gestori delle Case della memoria, i cui nominativi sono elencati nell’atto costitutivo, è costituita l’Associazione culturale denominata "Associazione Nazionale Case della Memoria", con sede legale in Prato presso Palazzo Datini, via Ser Lapo Mazzei, 41-43 e sede operativa determinata dall'Assemblea Generale.
Art. 2 Intenti e finalità
c.1- L’Associazione, tramite la costituzione di una rete delle Case della memoria, intende dare un valore aggiunto alla specificità di ciascuna delle Case museo di personaggi illustri, considerate come fondamentale risorsa culturale e turistica, attraverso la loro valorizzazione e promozione.
A tal fine l’Associazione si propone in particolare di:
a-promuovere l’immagine delle Case della memoria associate, attraverso l’uso di tutti gli strumenti di comunicazione e pubblicitari disponibili;
b-promuovere l’adeguamento dei servizi museali ai più elevati standard europei, anche attraverso la costituzione di un sistema informativo comune e l’organizzazione di momenti formativi per gli addetti;
c-elaborare e gestire progetti e programmi rivolti alla valorizzazione e promozione delle Case della Memoria associate; ricercando collaborazioni e forme di finanziamento a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
d- sollecitare l’interesse dell’imprenditoria nei riguardi delle associate, nel settore dell’editoria tradizionale e multimediale, del turismo culturale, della produzione in genere di beni e servizi legati ai valori storici ed estetici presenti nel territorio nazionale.
c.2- L’ Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
c.3- L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 3 – Durata
c.1-La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 Adesione
c.1-Oltre ai soci fondatori, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private, gli enti di qualsiasi natura proprietari o gestori di Case della Memoria che si propongono e aderiscono agli scopi dell’Associazione di cui all’art.2 del presente statuto.
c.2-L’ammissione a socio, su richiesta scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà a dare comunicazione dell’accoglimento o dell’eventuale rigetto.
c.3-La qualifica di socio decorre dal giorno di accettazione della domanda e comporta il versamento del contributo di iscrizione quale perfezionamento della domanda.
Art. 5 Obblighi dell’associato
c.1-L’associato è tenuto all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali in relazione all’attività dell’associazione.
c.2-L’associato è tenuto altresì al pagamento di una quota associativa annua nella misura che sarà stabilita dall’Assemblea Generale.
Art. 6 Nomina rappresentanti
c.1- Nel termine di trenta giorni dalla costituzione dell’associazione o dalla avvenuta ammissione a socio di cui all’art. 4, i soci trasmettono la nomina del proprio rappresentante permanente in seno all’Assemblea.
c.2- La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione del rappresentante.
c.3-Ove non venga provveduto alla nomina di cui sopra, il socio è rappresentato dal suo rappresentante legale.
Art. 7 Recesso e decadenza
c.1-I soci possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione da effettuarsi almeno 90 giorni prima del termine dell’anno in corso.
c.2-Il recesso ha valore dal 1° gennaio dell’anno successivo e non comporta rimborso o diminuzione della quota associativa dovuta per l’anno in corso.
c.3-La qualifica di socio si perde altresì:
a-per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 4 ;
b- per morosità nel versamento della quota associativa dovuta;
c-per grave e reiterata violazione degli obblighi previsti dallo statuto e inosservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
d-per scioglimento o cessazione dell’ente associato.
c.4-La decadenza del socio è deliberata dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 8 Organi
c.1-Sono organi dell’Associazione:
a- l’Assemblea Generale;
b- il Presidente;
c- il Consiglio Direttivo;
d- il Comitato Scientifico;
e- il Sindaco Revisore Unico;
c.2-Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e ad esse si può essere rieletti. Per la prima volta tali cariche sono elette in sede costitutiva.
c.3-Gli organi dell’Associazione si potranno avvalere dell’assistenza di un Segretario.
Art. 9 L’Assemblea Generale
c.1-L’Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti i soci nominati con la procedura di cui all’art. 6 ed ha sovranità di poteri nella conduzione dell’Associazione.
c.2-Spetta all’Assemblea:
a-determinare gli indirizzi cui il Consiglio Direttivo dovrà attenersi per il perseguimento degli scopi statutari;
b- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
c- nominare il Sindaco Revisore Unico;
d- approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’Associazione e relazione allegata;
e- determinare l’ammontare delle quote associative annue e del contributo di iscrizione;
f- approvare i regolamenti che il C.D. ritenga di proporre all’Assemblea;
g- deliberare la decadenza da socio ai sensi dell’art.7;
h- deliberare le modificazioni allo Statuto;
i- deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
l- deliberare l’adesione ad altri organismi associativi e nominare i rappresentanti dell’Associazione presso gli stessi.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea
c.1- L’Assemblea è convocata dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo lettera semplice, fax o e-maila tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata.
c.2- L’Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta il C.D.A lo deliberi o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/5 degli associati.
Art. 11 Validità delle sedute
c.1- L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
c.2- Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua.
c.3- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci mediante delega scritta che sarà conservata negli atti dell’Associazione.
c.4- Lo stesso socio non può rappresentare in Assemblea più di due soci oltre se stesso.
c.5- Ogni socio ha diritto a un voto.
c.6- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2.538 del Codice Civile.
c.7- Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono prese a maggioranza semplice avuta la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati.
c.8- Le votazioni sono normalmente effettuate in modo palese; sono effettuate a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
Art. 12 Presidenza dell’assemblea
c.1- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
c.2- In caso di assenza anche di quest’ultimo, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano del Consiglio Direttivo.
c.3- L’anzianità è desunta dalla data della prima nomina e, a parità della data di nomina, dall’età.
c.4- Il verbale dell’assemblea, redatto da un segretario nominato dal Presidente, viene firmato dal Presidente e dal segretario e inviato a tutti i soci.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo
c.1- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo cinque e massimo nove consiglieri compreso il Presidente.
c.2- La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è puramente onorifica ed essi prestano la loro opera a titolo gratuito.
c.3- E’ ammesso nei loro confronti il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
Art. 14 Decadenza dalla carica di consigliere
c.1- La carica di consigliere si perde per morte, dimissione o decadenza.
c.2- Il consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alla riunione del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio Direttivo.
c.3- Il Consiglio Direttivo in caso di decadenza di un consigliere può cooptare un altro consigliere durante la prima riunione utile.
c.4- In ogni caso la scadenza coincide con quella dell’intero Consiglio.
Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo
c.1- Il Consiglio attua i deliberati e le direttive programmatiche dell’Assemblea Generale.
c.2- E’ investito altresì dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge e per statuto, riservate all’Assemblea o al Presidente.
c.3- Il Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, nomina il Presidente e il Vice Presidente.
c.4-Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Tesoriere e il Segretario.
c.5- Costituisce, per i diversi settori di attività dell’Associazione, commissioni tecniche o gruppi di lavoro composti da propri membri, da membri dell’Assemblea Generale, da esperti esterni; può delegare ad alcuni suoi componenti determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
c.6-Il Consiglio Direttivo può chiedere la consulenza di esperti e la collaborazione di Coordinatori regionali che, per esplicare il loro compito, possono essere invitati all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e la loro presenza non contribuisce alla determinazione del numero legale.
c.7- Predispone la relazione al bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
c.8- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.
c.9- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e ne viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità in una votazione la prevalenza viene assegnata alla parte votata dal Presidente.
Art. 16 Comitato Scientifico
c.1- Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico.
c.2- Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive e decade con il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
c.3- I suoi componenti dovranno essere scelti avendo cura di chiamarne a far parte esperti nei vari campi del sapere di cui le varie Case della memoria sono testimonianza.
c.4- Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano il Presidente dell’Associazione, o un suo delegato, e il Segretario.
Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo
c.1- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la gestione delle attività dell’Associazione.
c.2- La convocazione, che deve pervenire almeno 5 giorni prima o 2 in caso di urgenza a mezzo lettera semplice, fax o e-mail, può essere anche richiesta da tre consiglieri con motivazione scritta.
Art. 18 Il Presidente
c.1- E’ nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, su proposta di almeno due consiglieri.
Art. 19 Attribuzioni del Presidente
c.1- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio; convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo; propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività associative ivi inclusa l’apertura e la chiusura dei conti bancari.
c.2- Provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché a tutte le altre funzioni affidategli dal presente Statuto e dagli organi dell’Associazione; in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza utile.
Art. 20 Il Sindaco Revisore Unico
c.1- Il Sindaco Revisore è nominato dall’Assemblea Generale.
c.2- Vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa ed esprime all’Assemblea il suo parere sul consuntivo mediante apposita relazione.
c.3- La carica è onorifica e a titolo gratuito.
c.4- Al Sindaco è riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.
Art. 21 Gestione economica e finanziaria
c.1- Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell’attività associativa si provvede con i seguenti mezzi:
a- quote associative annuali;
b- eventuali contributi, sponsorizzazioni, rimborsi e corrispettivi per prestazioni e servizi;
c- avanzi della gestione annuale;
d- eventuali donazioni, lasciti ed eredità;
e- proventi di iniziative permanenti o occasionali;
f- eventuali contributi di soggetti esterni.
c.2- L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
c.3- Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
c.4-Il Bilancio Consuntivo è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della associazione.
c.5- È fatto obbligo all'Associazione di conseguire il pareggio di bilancio entro ogni anno.
Art. 22 Scioglimento
c.1- L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Generale appositamente convocata in sessione straordinaria.
c.2- La deliberazione dell’Assemblea, in questo caso, è valida se presa con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
c.3- La deliberazione di scioglimento determina anche la destinazione dell’eventuale patrimonio sociale e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 23 Soci onorari
c.1- Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può attribuire a coloro che si sono resi benemeriti per qualsiasi motivo nei confronti dell'Associazione, il titolo di Socio onorario, Socio benemerito e Socio sostenitore.
c.2- In caso di particolari benemerenze, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può attribuire il titolo di Presidente onorario.
c.3- I Soci onorari, Soci benemeriti, Soci sostenitori e il Presidente onorario partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Conservano tali diritti qualora siano soci ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.
Art. 24 Rinvio
c.1- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.